Dopo avere deciso per una separazione consensuale, il marito si impegna ad aiutare la moglie a comprare una nuova abitazione dove vivere coi figli. Ma la situazione si complica quando la signora decide di acquistarne una più grande e il marito, inizialmente disposto a contrarre il nuovo mutuo, cambia idea. Di seguito la lettera della signora, con la risposta dell’avv. Daniela Meneghelli.
Le scrivo la presente mail perché mi trovo in serie difficoltà economiche a causa del comportamento tenuto dal mio ex marito e vorrei capire se mi è possibile agire in giudizio (1) nei suoi confronti.
Nel 1982 ci siamo sposati in comunione di beni. Abbiamo poi avuto due figli. Nel 2002 abbiamo deciso di separarci consensualmente alle seguenti condizioni: la moglie lascerà la casa coniugale quando avrà acquistato idonea abitazione, il marito si impegnerà a corrispondere l’intera rata del mutuo fino all’estinzione dello stesso, oltre € 400,00 mensili a titolo di mantenimento.
Ebbene, nell’anno 2004 ho comprato una piccola casa e abbiamo stipulato, di comune accordo, un mutuo ipotecario, per un importo di € 120.000,00. Dopo qualche anno mi sono resa conto che la casa (bilocale) era troppo piccola per me e per i miei due figli, quindi decisi che avrei potuto comprarne una più grande estinguendo il mutuo esistente ed accendendone uno di pari importo.
Mio marito inizialmente si è reso disponibile per tale operazione ma, aimè, dopo aver venduto la prima casa ed essermi impegnata per la seconda, proprio in virtù dell’estinzione del mutuo lui non ha più versato nulla. Posso, secondo Lei, ottenere l’intero importo del mutuo estinto? Mio marito è ancora obbligato in solido (2) a versare la rata del nuovo mutuo ipotecario?
Gentilissima Signora,
innanzitutto, mi corre l’obbligo di sottolineare che sino alla sentenza di divorzio non è possibile definire suo marito “ex”. In secondo luogo, appare evidente che Suo marito debba rispettare le condizioni di separazione così come omologate dal Tribunale competente.
Preciso, tuttavia, che la determinazione di estinguere il primo mutuo, stipulato congiuntamente e da cui nascevano obbligazioni dirette in capo a Suo marito, è stata rischiosa. Immagino, infatti, che il nuovo contratto di mutuo sia stato stipulato, in via esclusiva, da Lei e che Suo marito non sia intervenuto nella nuova contrattazione, sottraendosi per l’effetto ad ogni adempimento nei confronti dell’istituto di credito erogante.
In questo modo, Suo marito non è più vincolato né personalmente né in solido nei confronti della prima banca e non Le sarà possibile pretendere l’intero importo dovuto in virtù dell’estinto contratto di mutuo. Ciò non toglie, tuttavia, che Suo marito dovrà corrispondere le stesse rate e alle stesse condizioni previste ab origine, così come indicato nel verbale di separazione consensuale.
Per una più puntuale risposta, sono a Sua disposizione, previo appuntamento, presso lo Sportello Donna in Cernusco s/N, dove sarò lieta di fornire maggiori delucidazioni, previa esibizione della relativa documentazione.
D.M., vvocata dello Sportello donna di Cernusco S.N.
(1) Agire in giudizio significa ricorrere al Tribunale per veder accolte le proprie ragioni
(2) Obbligato in solido è colui che è tenuto ad adempiere (nel caso di specie al pagamento del mutuo) con l’obbligato principale (la moglie)