Espatrio figli di genitori separati

Genitori separati ed espatrio minorenni. Informazioni utili

Gentile avvocatessa,

sono separata da mio marito e il Tribunale ha deciso i tempi e modi secondo i quali il mio ex marito potrà vedere nostro figlio di tre anni. Preciso che il padre non è italiano e temo che, mosso dalla rabbia nei miei confronti, possa portare con sé all’estero senza il mio consenso il mio bimbo.

Gentilissima Signora,

ad oggi tutti i minori devono essere muniti di un documento individuale per espatriare e non possono essere più iscritti, come un tempo, sul documento dei genitori; ciò per evitare il pericolo della sottrazione internazionale. Entrambi i genitori, dunque, devono prestare assenso al rilascio del passaporto del minore e nel caso in cui questo manchi occorre adire il Giudice Tutelare affinché, previa valutazione di tutte le circostanze del caso concreto, rilasci il nulla osta.

La normativa inerente le modalità di espatrio è, dunque, diventata più stringente nel corso degli ultimi anni e il codice penale (art. 574 bis c.p.) oltre che le numerose convenzioni internazionali puniscono la sottrazione di minore creando istituzioni ad hoc che tutelano il genitore costretto ad affrontare tali difficoltà.

Presti attenzione a che, nei periodi in cui il padre (genitore non affidatario) tiene con sé il minore, non lo trattenga oltre il periodo stabilito e nel caso in cui abbia fondato timore che possa porre in essere tale tipo di reato richieda immediatamente al Tribunale competente un provvedimento che vieti l’espatrio.

I miei più cordiali saluti

Avv. D.M. (Sportello donna Cernusco s/N)

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Buon Natale a chi?

Il Natale dei figli di genitori separati. “Vorrei addormentarmi e risvegliarmi dopo l’Epifania quando tutto sarà finito”. Con queste parole Simona apre uno degli ultimi colloqui allo Sportello Donna. Simona ha quarantadue anni, è mamma di Greta, sei anni e quest’anno per la prima volta non potrà trascorrere la giornata del Natale insieme alla sua bambina.

“L’anno scorso, era il primo anno che non lo passavamo tutti e tre insieme, però almeno Greta era con me, quest’anno tocca a lui, al papà”.

Non vuole, piange e non accetta che Greta, in un giorno così importante per la famiglia, sia altrove; non vuole che la figlia vada a casa del padre e della sua nuova compagna, non vuole perché fa male. Fantastica su quale scusa potrebbe fornire all’ex compagno pur di tener con sé la figlia …

“potrei dirle che ha la febbre e quindi è meglio che stia a casa, oppure che proprio in quell’occasione arriverà un lontano parente che vorrebbe rivedere Greta…”.

Non molla, cerca disperatamente qualche scusa che possa essere credibile. Durante l’incontro riflettiamo insieme anche delle possibili aspettative, pensieri, desideri di Greta in merito alla giornata del Natale e a come potrebbe sentirsi la piccola ad andare a festeggiare con il ramo familiare paterno. Simona si ferma, ci pensa e poi sospira:

“credo che non sarebbe un gran problema per lei, si tratterebbe di mangiare con il suo papà, ricevere un sacco di regali da tutti i parenti e poi ci sarebbero anche i cuginetti con cui giocare ai nuovi giochi”.

Ecco che guardando da un’altra posizione, da quella della diretta interessata, la bambina, tutto assume un altro aspetto, meno complesso e forse anche meno doloroso.

La fatica è sempre la stessa, anche nel giorno di Natale, essere attenti e costanti nel distinguere i propri bisogni, i propri desideri da quelli della figlia, escludendo il più possibile quell’emotività connessa al disagio di non essere più coppia.

È compito di entrambi i genitori, nel limite del possibile, salvaguardare anche il ruolo dell’altro genitore, perché è diritto della figlia beneficiare dell’affetto e della presenza di entrambi, senza cadere in sensi di colpa o conflitti di lealtà. Il miglior regalo per i figli di genitori separati non è tanto che i genitori ritornino insieme, ma che smettano di ‘farsi la guerra’, usando come arma da fuoco gli stessi bambini.

Dr.sa Chiara Bertonati, psicologa e psicoterapueta dello Sportello donna di Cernusco s/N.

Assegno mantenimento

Se l’ex marito rifiuta di corrispondere l’assegno di mantenimento.

Buongiorno avvocato, mi sono separata da mio marito nel luglio 2012 e il Tribunale ha stabilito in favore dei miei due figli un assegno di mantenimento di € 400 che però il medesimo rifiuta di corrispondere asserendo problematiche legate alla ditta dove presta attività lavorativa. Sebbene possa comprendere la crisi che imperversa, i miei bimbi hanno bisogno di soldi per crescere. Posso fare qualcosa? La ringrazio.

Gentilissima Signora,

il provvedimento emanato dal Tribunale competente è esecutivo, vale a dire, che Lei è legittimata ad agire coattivamente nei confronti di Suo marito per ottenere, attraverso un procedimento di espropriazione mobiliare, immobiliare e/o presso terzi, la corresponsione del dovuto.

In considerazione del persistente inadempimento, inoltre, la normativa (art. 156 c.c.) tutela l’avente diritto consentendogli di promuovere un giudizio volto ad ottenere un provvedimento che ordini, nel caso di specie al datore di lavoro di Suo marito, di corrispondere le somme direttamente a Lei. Cordiali saluti avv. D.M.

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unos
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Quando lasciarlo è difficile

Siona Benjamin. Finding Home

Giada ha quasi 47 anni, è sposata da più di vent’anni e ha due figli ormai adolescenti, che faticosamente ha accudito ed accompagnato al mondo adulto. Seppur molto giovani, sono ormai proiettati nello loro vite e nei loro affetti. Ad un certo punto Giada  scopre che il marito la tradisce con un’altra donna, e che la storia va avanti da anni. Giada non vuole crederci, non può crederci. Sente il suo mondo crollare, tutto va in mille pezzi, ma poi… ecco che ad un certo punto, Giada smette di guardarsi e inizia a vedersi… a vedersi poco piacente, svuotata, disorientata, impaurita. Comincia a muoversi in lei un desiderio, un pensiero che la interroga e la mette a dura prova, una possibilità mai considerata prima di quel momento: l’idea di separarsi dal marito.

Sono mille i dubbi, le incertezze, le paure che possono abitare per un po’ nella testa di donne che stanno vivendo situazioni simili a quella di Giada, con il rischio che possano paralizzarle nell’effettuare delle scelte. Potrò mai esser capace di vivere una vita indipendentemente da mio marito? Come farò a fare tutto da sola? Non è possibile che abbia sopportato tutto questo finora! Come ho fatto a non capire prima chi era mio marito? E i miei figli cosa penseranno di me?

Piange, si chiede se sia una buona idea lasciarlo, mi guarda e si aspetta una risposta da me.

Giada è stanca e affaticata da una vita di sacrifici, inizia a rivolgere lo sguardo alla persona che ha di fianco e improvvisamente ritrova un uomo assente, duro, squalificante che da tempo non ha più parole o gesti affettuosi nei suoi confronti, anzi che talvolta la ha anche umiliata.

Oggi Giada ha preso la sua decisione, si sta separando da Lino, ormai fuori casa e lontano da lei, ha iniziato una nuova vita, dopo avere intrapreso un percorso di sostegno psicologico che l’ha accompagnata in questa delicata fase di vita. Ha imparato a comprendere e a soddisfare i propri bisogni, smettendo di posporli sempre a quelli degli altri, ha trovato i significati delle sue scelte passate e le connessioni con la propria storia familiare. Potendone così diventare consapevole è riuscita a prenderne le distanze e a ripartire da se stessa alla riscoperta delle sue risorse personali e del suo valore unico ed inestimabile.

 Dr.sa Chiara Bertonati, psicologa e psicotearapueta dello Sportello donna di Cernusco S.N.

Separazione consensuale e abitazione familiare

Dopo avere deciso per una separazione consensuale, il marito si impegna ad aiutare la moglie a comprare una nuova abitazione dove vivere coi figli. Ma la situazione si complica quando la signora decide di acquistarne una più grande e il marito, inizialmente disposto a contrarre il nuovo mutuo, cambia idea. Di seguito la lettera della signora, con la risposta dell’avv. Daniela Meneghelli.

Le scrivo la presente mail perché mi trovo in serie difficoltà economiche a causa del comportamento tenuto dal mio ex marito e vorrei capire se mi è possibile agire in giudizio (1) nei suoi confronti.

Nel 1982 ci siamo sposati in comunione di beni. Abbiamo poi avuto due figli. Nel 2002 abbiamo deciso di separarci consensualmente alle seguenti condizioni: la moglie lascerà la casa coniugale quando avrà acquistato idonea abitazione, il marito si impegnerà a corrispondere l’intera rata del mutuo fino all’estinzione dello stesso, oltre € 400,00 mensili a titolo di mantenimento.

Ebbene, nell’anno 2004 ho comprato una piccola casa e abbiamo stipulato, di comune accordo, un mutuo ipotecario, per un importo di € 120.000,00. Dopo qualche anno mi sono resa conto che la casa (bilocale) era troppo piccola per me e per i miei due figli, quindi decisi che avrei potuto comprarne una più grande estinguendo il mutuo esistente ed accendendone uno di pari importo.

Mio marito inizialmente si è reso disponibile per tale operazione ma, aimè, dopo aver venduto la prima casa ed essermi impegnata per la seconda, proprio in virtù dell’estinzione del mutuo lui non ha più versato nulla. Posso, secondo Lei, ottenere l’intero importo del mutuo estinto? Mio marito è ancora obbligato in solido (2) a versare la rata del nuovo mutuo ipotecario?

Gentilissima Signora,

 innanzitutto, mi corre l’obbligo di sottolineare che sino alla sentenza di divorzio non è possibile definire suo marito “ex”. In secondo luogo, appare evidente che Suo marito debba rispettare le condizioni di separazione così come omologate dal Tribunale competente.

Preciso, tuttavia, che la determinazione di estinguere il primo mutuo, stipulato congiuntamente e da cui nascevano obbligazioni dirette in capo a Suo marito, è stata rischiosa. Immagino, infatti, che il nuovo contratto di mutuo sia stato stipulato, in via esclusiva, da Lei e che Suo marito non sia intervenuto nella nuova contrattazione, sottraendosi per l’effetto ad ogni adempimento nei confronti dell’istituto di credito erogante.

In questo modo, Suo marito non è più vincolato né personalmente né in solido nei confronti della prima banca e non Le sarà possibile pretendere l’intero importo dovuto in virtù dell’estinto contratto di mutuo. Ciò non toglie, tuttavia, che Suo marito dovrà corrispondere le stesse rate e alle stesse condizioni previste ab origine, così come indicato nel verbale di separazione consensuale.

Per una più puntuale risposta, sono a Sua disposizione, previo appuntamento, presso lo Sportello Donna in Cernusco s/N, dove sarò lieta di fornire maggiori delucidazioni, previa esibizione della relativa documentazione.

D.M., vvocata dello Sportello donna di Cernusco S.N.

(1) Agire in giudizio significa ricorrere al Tribunale per veder accolte le proprie ragioni

(2) Obbligato in solido è colui che è tenuto ad adempiere (nel caso di specie al pagamento del mutuo) con l’obbligato principale (la moglie)