Il colpo di coda di fine legislatura: approvata la legge a tutela degli orfani di femminicidio

Il colpo di coda di fine legislatura: approvata la legge a tutela degli orfani di femminicidio

Ci sono voluti oltre sei mesi ma alla fine è stata approvata la legge che tutela gli orfani di femminicidio. Una piccola buona notizia in un paese dove i femminicidi non accennano a diminuire.

Le nuove tutele si applicano ai figli sia minorenni che maggiorenni non indipendenti dal punto di vista economico, la cui madre (o padre) è stato ucciso dal coniuge, da persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza o da un partner di un’unione civile.
E’ stato quest’ultimo punto a lasciare nel limbo del parlamento la legge: dopo l’approvazione alla Camera, avvenuta a Marzo 2017, i partiti del centro-destra avevano messo il veto sui figli delle unioni civili. Ma alla fine il Senato il 21 dicembre 2017, ha approvato la legge negli ultimi giorni utili della legislatura.
Ma quali sono le tutele per i 1600 orfani di femminicidio sparsi in tutta Italia? In primo luogo potranno accedere al patrocinio gratuito a prescindere dai limiti di reddito. Lo Stato pagherà anche tutte le spese sia nel processo penale che in quello civile. Inoltre il pm avrà l’obbligo di richiedere il sequestro conservativo dei beni dell’indagato.  E agli orfani spetterà una somma pari al 50% del presumibile danno che sarà liquidato in parte civile. Infine, a decorrere dal 2017 il Fondo per le vittime di mafia, usura e reati intenzionali violenti viene esteso anche agli orfani di crimini domestici con una dotazione aggiuntiva di 2 milioni di euro all’anno per borse di studio e reinserimento lavorativo.
Per quanto riguarda le tutele non economiche, invece, gli orfani avranno un’assistenza psicologica gratuita e la possibilità di cambiare il proprio cognome se è lo stesso dell’omicida della madre. La legge contiene inoltre l’inasprimento delle pene per i colpevoli, fino all’ergastolo. Infine l’omicida non potrà godere né della pensione di reversibilità né dell’eredità della vittima.