Padre violento, separazione e patria potestà. I timori di una mamma rispetto alla possibile “ricomparsa” del padre in futuro.
Nel 1997 ho sposato il padre di mia figlia, che oggi ha 13 anni. Il matrimonio è sempre stato difficile poiché costellato da ogni tipo di violenza fisica e psicologica, tanto che numerose denunce sono state presentate alle autorità nel corso del tempo. Ho divorziato oramai da parecchi anni da quest’uomo che è sempre stato aggressivo, indolente e dedito all’uso di sostanze stupefacenti, insomma un delinquente.
I procedimenti di separazione e di divorzio sono stati lunghi e molto sofferti, in particolare in relazione all’affidamento di mia figlia che, fortunatamente, è stata affidata in via esclusiva a me, con possibilità del padre di vederla alla presenza dei servizi sociali. Da qualche tempo, il padre non ha più contatti con nostra figlia e non corrisponde neanche il mantenimento! Nonostante ciò, temo che il medesimo possa ricomparire all’improvviso e pretendere di assumere decisioni importanti sul suo futuro.
Gentile Signora,
la normativa prevede che i figli restino soggetti alla potestà dei genitori sino alla maggiore età e che la stessa sia esercitata di comune accordo dal padre e dalla madre. La potestà genitoriale, però, deve essere rivolta all’esclusiva e totale cura dei figli, al loro benessere psico-fisico e ogni carenza quale l’assenza, il disinteresse, la superficialità nei rapporti oltre naturalmente alle carenze materiali, devono essere considerati elementi da cui può dedursi l’inadeguatezza del genitore all’esercizio dell’incarico a lui spettante.
A tal proposito, l’art. 330 c.c. prevede la possibilità che il Giudice possa pronunciare la decadenza dalla potestà dei genitori tutelando, in tale modo, il minore da condotte gravemente pregiudizievoli. La giurisprudenza, invero, per condotta pregiudizievole intende non solo maltrattamenti fisici, gravissime trascuratezze, disinteresse e/o incapacità di un comportamento assistenziale verso la propria prole, ma tutte quelle condotte che non danno in sé affidamento circa la capacità di mantenere, istruire, educare la prole .
Ove, dunque, sussista una reale minaccia per lo sviluppo psico-fisico della minore potrà proporre avanti il Tribunale dei Minori territorialmente competente domanda volta alla declaratoria di decadenza della potestà nei confronti della figura paterna.
Cordiali saluti
Avv. D.M. Sportello Donna Cernusco sul Naviglio
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