Eredità della casa e asse ereditario

Io e mio marito abbiamo acquistato casa insieme, in proprietà di due terzi di lui e un terzo mio (come scritto sul rogito). Poi ci siamo sposati in regime di comunione dei beni. Mio marito ha un figlio nato prima del nostro matrimonio, mentre io non ho figli ma i miei genitori in vita e dei fratelli. Insieme non abbiamo avuto figli. In caso di decesso di uno dei due, come sarebbe suddivisa l’eredità della casa? Il vedovo o la vedova potrebbe continuare a viverci? Antonia

Gentilissima Signora Antonia,

innanzitutto, preciso che i beni acquistati prima del matrimonio rimangono di proprietà esclusiva del coniuge e non entrano a far parte del regime di comunione dei beni.

Nella fattispecie da Lei prospettata, l’asse ereditario di ogni coniuge è costituito dalla rispettiva quota di proprietà dell’immobile, vale a dire quota di 2/3 della casa familiare in caso di decesso del marito e 1/3 della casa familiare in caso di decesso della moglie.

In particolare: ove dovesse venire meno il marito, eredi legittimi sarebbero il figlio nella misura di 1/2 e il coniuge nella misura di 1/2, ovviamente limitatamente alla quota di proprietà di spettanza del marito.

Nell’ipotesi in cui dovesse mancare la moglie, invece, eredi sarebbero il marito nella misura di 2/3 mentre i genitori e i fratelli (in percentuali differenti tra loro) nella quota di 1/3, sempre considerando unicamente la quota di proprietà della moglie.

Preciso, infine, che al coniuge è riservato il diritto di abitazione della casa familiare (art. 540 c.c.).

Resto a disposizione per qualsiasi chiarimento e porgo i miei migliori saluti

Avv. DM
 
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Casa in costruzione problemi legali

La signora ha comprato una casa in costruzione, ed ora che è costruita sorgono dei problemi con la ditta di costruzioni.

Buongiorno avvocato,

sono molto preoccupata perché nel 2009 ho investito tutti i miei risparmi per l’acquisto di una casa in costruzione e ora la società che ha edificato l’immobile rifiuta di addivenire al rogito notarile, cosa devo fare?

Gent.ma Signora,

dal momento in cui Lei ha adempiuto correttamente alla Sue obbligazioni, vale a dire ha corrisposto il prezzo pattuito per la vendita, deve immediatamente notificare al venditore una diffida ad adempiere, ovvero un atto stragiudiziale diretto ad intimare al venditore di addivenire al rogito notarile.

Nel caso in cui il medesimo, tuttavia, rifiuti di addivenire spontaneamente alla stipula del rogito deve intraprendere l’azione giudiziale ex art. 2932 c.c. -Esecuzione specifica dell’obbligo di concludere un contratto- che obblighi il venditore in modo coattivo alla stipula del contratto definitivo.

Preme evidenziare, inoltre, che tali azioni devono essere fatte con una certa solerzia, posto che in tali casi vi è serio pericolo, soprattutto nel caso in cui il preliminare non fosse stato trascritto presso la competente Conservatoria dei Registri Immobiliari, di perdere ogni garanzia.

Le consiglio vivamente, quindi, di recarsi da un legale con tutta la documentazione in Suo possesso, segnalando in ogni caso che lo Sportello Donna è a Sua disposizione per eventuali dubbi e necessità.

Avv. Daniela Meneghelli, Sportello donna Cernusco S.N.