Donazioni e obbligo di assistenza

Descrivo la mia situazione. Nel lontano 1980 ero una bambina e sono rimasta orfana di madre. I genitori di mia madre (miei nonni), e mio zio (il fratello) hanno fatto delle finte compravendite per escluderci dalla maggior parte dell’eredità. Io l’ho scoperto di recente che sono finte, trovando una carta semplice firmata da mio zio dove diceva che non aveva versato soldi ma avrebbe provveduto ai genitori nel futuro. Lo zio è morto e i beni sono stati ereditati da sua moglie e dai miei cugini. La nonna è ancora viva e nullatenente perchè ha dato tutto a loro. 
E’ possibile che io, dopo quello che ho subito, abbia gli stessi obblighi dei miei cugini in termini di assistenza? Grazie mille per l’aiuto che potrà darmi.

Gentile Signora,
innanzitutto, premetto che al fine di poterLe fornire un parere il più esauriente e completo possibile, il quesito sottoposto meriterebbe maggiore approfondimento sia in termini di fatti accaduti e di tempistiche dei decessi sia in relazione all’esistenza o meno di testamenti oltre che di tutti i documenti a sue mani.
Di primo acchito sembrerebbe evidente una lesione di legittima in relazione alla successione del nonno, dunque, Le consiglierei di rivolgersi ad un legale in modo tale da poter valutare la proposizione di un’azione giudiziale volta a veder riconosciuti i suoi diritti, ove non ancora decorsi i termini prescrizionali.
Ciò posto, considerando che le “finte compravendite” simulano una donazione appare evidente l’applicabilità dell’art. 437 c.c. secondo cui chi ha ricevuto donazioni è tenuto “con precedenza su ogni altro coobbligato” a prestare gli alimenti. Ne discende, dunque, che nel caso in cui i Suoi cugini dovessero avanzare qualsivoglia pretesa nei suoi confronti, Lei potrà legittimamente opporre loro, provando l’intervenuta donazione, l’arricchimento ricevuto anzi tempo.
Preciso, per scrupolo, che il diritto agli alimenti sorge ove il soggetto non abbia possibilità di provvedere al proprio sostentamento. Sua nonna non percepisce né una pensione di vecchiaia né la reversibilità del defunto marito?
Cordiali saluti
Avv. D.M. Sportello Donna Cernusco s/N
 

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Non posso sposarti!

Sarebbe sufficiente riflettere sul contenuto della nostra Costituzione italiana per constatare che ogni individuo ha diritto di affermare la propria identità personale anche nella sfera sessuale.

L’art. 2 Cost. stabilisce: “ La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”.

Ed ancora, l’art. 3 Cost. recita:

“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”.

Di fatto a chi è omosessuale non vengono riconosciuti gli stessi diritti degli eterosessuali, posto che la vita di coppia e la necessità di formare una famiglia non viene presa in considerazione dalla legislazione nazionale vigente.
Seppur vero che in alcune città italiane è stato istituito il registro delle unioni civili (i.e. Milano), occorre chiarire che da tale documento non sortiscono veri e propri diritti per la coppia omosessuale, fatta salva la possibilità di dimostrare l’esistenza di un rapporto stabile. Registri, dunque, a cui l’ente locale può far riferimento per finalità che lo stesso ritenga meritevoli di tutela, ad esempio in materia di assegnazione degli alloggi di edilizia pubblica.
Di fatto, dunque, tale disparità di trattamento che in molti paesi è stata risolta con leggi ad hoc in Italia è lasciata nell’incertezza e nella non tutela.
Anche il dettato dell’art. 14 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, rubricato “divieto di discriminazione”, stabilisce:

“Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o quelle di altro genere, l’origine nazionale o sociale, l’appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita od ogni altra condizione.”

Allo stato dei fatti, quindi, l’unico mezzo di tutela percorribile è quello di avvalersi degli strumenti che il codice civile e la normativa vigente forniscono, vale a dire lo strumento contrattuale. Stipulare contratti ad hoc per disciplinare determinati rapporti (a titolo esemplificativo: contratti di usufrutto, abitazione etc.) ovvero attraverso la predisposizione di procure (ndr negozio giuridico unilaterale recettizio con il quale un soggetto conferisce ad altro soggetto il potere di agire in suo nome) che permettano al partner di gestire determinati eventi.
Avv. D. M. Sportello Donna
 

Eredità della casa e asse ereditario

Io e mio marito abbiamo acquistato casa insieme, in proprietà di due terzi di lui e un terzo mio (come scritto sul rogito). Poi ci siamo sposati in regime di comunione dei beni. Mio marito ha un figlio nato prima del nostro matrimonio, mentre io non ho figli ma i miei genitori in vita e dei fratelli. Insieme non abbiamo avuto figli. In caso di decesso di uno dei due, come sarebbe suddivisa l’eredità della casa? Il vedovo o la vedova potrebbe continuare a viverci? Antonia

Gentilissima Signora Antonia,

innanzitutto, preciso che i beni acquistati prima del matrimonio rimangono di proprietà esclusiva del coniuge e non entrano a far parte del regime di comunione dei beni.

Nella fattispecie da Lei prospettata, l’asse ereditario di ogni coniuge è costituito dalla rispettiva quota di proprietà dell’immobile, vale a dire quota di 2/3 della casa familiare in caso di decesso del marito e 1/3 della casa familiare in caso di decesso della moglie.

In particolare: ove dovesse venire meno il marito, eredi legittimi sarebbero il figlio nella misura di 1/2 e il coniuge nella misura di 1/2, ovviamente limitatamente alla quota di proprietà di spettanza del marito.

Nell’ipotesi in cui dovesse mancare la moglie, invece, eredi sarebbero il marito nella misura di 2/3 mentre i genitori e i fratelli (in percentuali differenti tra loro) nella quota di 1/3, sempre considerando unicamente la quota di proprietà della moglie.

Preciso, infine, che al coniuge è riservato il diritto di abitazione della casa familiare (art. 540 c.c.).

Resto a disposizione per qualsiasi chiarimento e porgo i miei migliori saluti

Avv. DM
 
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Assegno di maternita' e per nucleo familiare

Il Comune di Cernusco eroga un contrbnuto mensile per le famiglie con almeno 3 figli minori o quelle in cui si è avuta la nascita di un figlio. Di seguito le istruzioni per la richiesta.
Assegno per il nucleo familiare per l’anno 2012
Può richiederlo uno dei genitori del nucleo familiare con almeno 3 figli minori e un indicatore della situazione economica (ISE) non superiore a 24.377,39 euro (valore riferito a nuclei familiari con 5 componenti. Per conoscere l’ISE riferito a famiglie con un numero di componenti diverso contattare i Servizi Sociali – telefono n. 02.9278272).
L’importo è di 135,43 euro al mese per 13 mesi. La domanda relativa al 2012 può essere presentata fino al 31 gennaio 2013 a condizione che il requisito della presenza nella famiglia anagrafica di almeno 3 figli minori sussista al momento della presentazione della domanda medesima.
Assegno di maternità
Possono richiederlo le neo-mamme con indicatore della situazione economica (ISE) del nucleo familiare non superiore a 33.857,51 euro (valore riferito a nuclei familiari con 3 componenti. Per conoscere l’ISE riferito a famiglie con un numero di componenti diverso contattare i Servizi Sociali- telefono n. 02.9278272).
L’importo è di 324,79 euro al mese per 5 mesi e viene concesso anche in caso di affidamenti preadottivi e adozioni senza affidamento.
La domanda per ottenere il contributo deve essere presentata entro sei mesi dalla nascita o dall’ingresso del minore nel nucleo familiare.
Alle donne lavoratrici che ricevono un trattamento previdenziale di maternità inferiore all’importo erogato dal Comune viene concesso un assegno pari alla differenza tra i due importi.
La modulistica può essere scaricata sul sito del Comune o ritirata presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 o il lunedì pomeriggio dalle 15 alle 19.
I moduli, una volta compilati, vanno consegnati ai Servizi Sociali.

Amministratore di sostegno e vendita abitazione

Buon giorno Avvocatessa, le scrivo perché mio marito, nonostante la giovane età, si è recentemente ammalato di demenza senile e sono stata costretta, mio malgrado, a ricoverarlo in una RSA ove riescono a prendersi cura di lui. Da qualche mese, però, è deceduta la madre di mio marito e mio cognato vorrebbe mettere in vendita la casa materna. Mio marito, però, non è in grado di firmare, cosa devo fare? La ringrazio e in attesa di risposta saluto cordialmente.

Gentile Signora,

qualora un soggetto non è più in grado, anche in modo parziale, di provvedere ai propri interessi la legge ha previsto la figura dell’amministratore di sostegno ovvero colui che, previa nomina giudiziale, coadiuva il beneficiario nella gestione e cura dei propri interessi (L. 6 del 9.1.2004). In conseguenza del decesso di Sua suocera, dunque, e per poter alienare l’unità immobiliare caduta in successione, Lei dovrà dapprima proporre ricorso per l’amministrazione di sostegno al Giudice Tutelare del luogo in cui Suo marito risiede e, una volta ottenuto il decreto di nomina, potrà richiedere al Giudice autorizzazione ad accettare l’eredità e, quindi, ulteriore autorizzazione a porre in vendita l’abitazione. Resto a Sua disposizione per ulteriori chiarimenti presso lo Sportello Donna di Cernusco s/N e le porgo i miei migliori saluti.

Quando lasciarlo è difficile

Siona Benjamin. Finding Home

Giada ha quasi 47 anni, è sposata da più di vent’anni e ha due figli ormai adolescenti, che faticosamente ha accudito ed accompagnato al mondo adulto. Seppur molto giovani, sono ormai proiettati nello loro vite e nei loro affetti. Ad un certo punto Giada  scopre che il marito la tradisce con un’altra donna, e che la storia va avanti da anni. Giada non vuole crederci, non può crederci. Sente il suo mondo crollare, tutto va in mille pezzi, ma poi… ecco che ad un certo punto, Giada smette di guardarsi e inizia a vedersi… a vedersi poco piacente, svuotata, disorientata, impaurita. Comincia a muoversi in lei un desiderio, un pensiero che la interroga e la mette a dura prova, una possibilità mai considerata prima di quel momento: l’idea di separarsi dal marito.

Sono mille i dubbi, le incertezze, le paure che possono abitare per un po’ nella testa di donne che stanno vivendo situazioni simili a quella di Giada, con il rischio che possano paralizzarle nell’effettuare delle scelte. Potrò mai esser capace di vivere una vita indipendentemente da mio marito? Come farò a fare tutto da sola? Non è possibile che abbia sopportato tutto questo finora! Come ho fatto a non capire prima chi era mio marito? E i miei figli cosa penseranno di me?

Piange, si chiede se sia una buona idea lasciarlo, mi guarda e si aspetta una risposta da me.

Giada è stanca e affaticata da una vita di sacrifici, inizia a rivolgere lo sguardo alla persona che ha di fianco e improvvisamente ritrova un uomo assente, duro, squalificante che da tempo non ha più parole o gesti affettuosi nei suoi confronti, anzi che talvolta la ha anche umiliata.

Oggi Giada ha preso la sua decisione, si sta separando da Lino, ormai fuori casa e lontano da lei, ha iniziato una nuova vita, dopo avere intrapreso un percorso di sostegno psicologico che l’ha accompagnata in questa delicata fase di vita. Ha imparato a comprendere e a soddisfare i propri bisogni, smettendo di posporli sempre a quelli degli altri, ha trovato i significati delle sue scelte passate e le connessioni con la propria storia familiare. Potendone così diventare consapevole è riuscita a prenderne le distanze e a ripartire da se stessa alla riscoperta delle sue risorse personali e del suo valore unico ed inestimabile.

 Dr.sa Chiara Bertonati, psicologa e psicotearapueta dello Sportello donna di Cernusco S.N.