Casa in costruzione problemi legali

La signora ha comprato una casa in costruzione, ed ora che è costruita sorgono dei problemi con la ditta di costruzioni.

Buongiorno avvocato,

sono molto preoccupata perché nel 2009 ho investito tutti i miei risparmi per l’acquisto di una casa in costruzione e ora la società che ha edificato l’immobile rifiuta di addivenire al rogito notarile, cosa devo fare?

Gent.ma Signora,

dal momento in cui Lei ha adempiuto correttamente alla Sue obbligazioni, vale a dire ha corrisposto il prezzo pattuito per la vendita, deve immediatamente notificare al venditore una diffida ad adempiere, ovvero un atto stragiudiziale diretto ad intimare al venditore di addivenire al rogito notarile.

Nel caso in cui il medesimo, tuttavia, rifiuti di addivenire spontaneamente alla stipula del rogito deve intraprendere l’azione giudiziale ex art. 2932 c.c. -Esecuzione specifica dell’obbligo di concludere un contratto- che obblighi il venditore in modo coattivo alla stipula del contratto definitivo.

Preme evidenziare, inoltre, che tali azioni devono essere fatte con una certa solerzia, posto che in tali casi vi è serio pericolo, soprattutto nel caso in cui il preliminare non fosse stato trascritto presso la competente Conservatoria dei Registri Immobiliari, di perdere ogni garanzia.

Le consiglio vivamente, quindi, di recarsi da un legale con tutta la documentazione in Suo possesso, segnalando in ogni caso che lo Sportello Donna è a Sua disposizione per eventuali dubbi e necessità.

Avv. Daniela Meneghelli, Sportello donna Cernusco S.N.

Contributo al mantenimento da ex-convivente

Una signora scrive allo Sportello donna di Cernusco per avere informazioni sulla possibilità di ottenere il mantenimento della figlia dall’ex-convivente.

Buon giorno,
scrivo per avere un consiglio sulla possibilità di ottenere il mantenimento per mia figlia che ora ha tre anni. Le spiego: ho conosciuto il mio ex convivente nel 2005 e abbiamo avuto una bimba nel 2009 ma dopo aver scoperto suoi numerosi tradimenti ho deciso di lasciarlo. Lavoro saltuariamente e con molta fatica arrivo alla fine del mese ma il mio ex compagno si rifiuta di versare, anche in minima parte, il mantenimento della piccola. Cosa posso fare? Grazie.

Gentile Signora,
appare evidente che nonostante le Vostra convivenza sia cessata permangono, in capo a entrambi i genitori, il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole. Ne discende, dunque, che il padre dovrà necessariamente corrispondere un assegno di mantenimento, proporzionato alle sue sostanze e capacità lavorative. Nel caso in cui quest’ultimo, dunque, non adempia spontaneamente, sarà necessario proporre domanda al Tribunale dei Minorenni volta a tutelare gli interessi di sua figlia e a ottenere sia l’assegno di mantenimento sia la regolamentazione del regime di visita.
Cordiali saluti
Avv. D.M.

Amministratore di sostegno e vendita abitazione

Buon giorno Avvocatessa, le scrivo perché mio marito, nonostante la giovane età, si è recentemente ammalato di demenza senile e sono stata costretta, mio malgrado, a ricoverarlo in una RSA ove riescono a prendersi cura di lui. Da qualche mese, però, è deceduta la madre di mio marito e mio cognato vorrebbe mettere in vendita la casa materna. Mio marito, però, non è in grado di firmare, cosa devo fare? La ringrazio e in attesa di risposta saluto cordialmente.

Gentile Signora,

qualora un soggetto non è più in grado, anche in modo parziale, di provvedere ai propri interessi la legge ha previsto la figura dell’amministratore di sostegno ovvero colui che, previa nomina giudiziale, coadiuva il beneficiario nella gestione e cura dei propri interessi (L. 6 del 9.1.2004). In conseguenza del decesso di Sua suocera, dunque, e per poter alienare l’unità immobiliare caduta in successione, Lei dovrà dapprima proporre ricorso per l’amministrazione di sostegno al Giudice Tutelare del luogo in cui Suo marito risiede e, una volta ottenuto il decreto di nomina, potrà richiedere al Giudice autorizzazione ad accettare l’eredità e, quindi, ulteriore autorizzazione a porre in vendita l’abitazione. Resto a Sua disposizione per ulteriori chiarimenti presso lo Sportello Donna di Cernusco s/N e le porgo i miei migliori saluti.

Separazione consensuale e abitazione familiare

Dopo avere deciso per una separazione consensuale, il marito si impegna ad aiutare la moglie a comprare una nuova abitazione dove vivere coi figli. Ma la situazione si complica quando la signora decide di acquistarne una più grande e il marito, inizialmente disposto a contrarre il nuovo mutuo, cambia idea. Di seguito la lettera della signora, con la risposta dell’avv. Daniela Meneghelli.

Le scrivo la presente mail perché mi trovo in serie difficoltà economiche a causa del comportamento tenuto dal mio ex marito e vorrei capire se mi è possibile agire in giudizio (1) nei suoi confronti.

Nel 1982 ci siamo sposati in comunione di beni. Abbiamo poi avuto due figli. Nel 2002 abbiamo deciso di separarci consensualmente alle seguenti condizioni: la moglie lascerà la casa coniugale quando avrà acquistato idonea abitazione, il marito si impegnerà a corrispondere l’intera rata del mutuo fino all’estinzione dello stesso, oltre € 400,00 mensili a titolo di mantenimento.

Ebbene, nell’anno 2004 ho comprato una piccola casa e abbiamo stipulato, di comune accordo, un mutuo ipotecario, per un importo di € 120.000,00. Dopo qualche anno mi sono resa conto che la casa (bilocale) era troppo piccola per me e per i miei due figli, quindi decisi che avrei potuto comprarne una più grande estinguendo il mutuo esistente ed accendendone uno di pari importo.

Mio marito inizialmente si è reso disponibile per tale operazione ma, aimè, dopo aver venduto la prima casa ed essermi impegnata per la seconda, proprio in virtù dell’estinzione del mutuo lui non ha più versato nulla. Posso, secondo Lei, ottenere l’intero importo del mutuo estinto? Mio marito è ancora obbligato in solido (2) a versare la rata del nuovo mutuo ipotecario?

Gentilissima Signora,

 innanzitutto, mi corre l’obbligo di sottolineare che sino alla sentenza di divorzio non è possibile definire suo marito “ex”. In secondo luogo, appare evidente che Suo marito debba rispettare le condizioni di separazione così come omologate dal Tribunale competente.

Preciso, tuttavia, che la determinazione di estinguere il primo mutuo, stipulato congiuntamente e da cui nascevano obbligazioni dirette in capo a Suo marito, è stata rischiosa. Immagino, infatti, che il nuovo contratto di mutuo sia stato stipulato, in via esclusiva, da Lei e che Suo marito non sia intervenuto nella nuova contrattazione, sottraendosi per l’effetto ad ogni adempimento nei confronti dell’istituto di credito erogante.

In questo modo, Suo marito non è più vincolato né personalmente né in solido nei confronti della prima banca e non Le sarà possibile pretendere l’intero importo dovuto in virtù dell’estinto contratto di mutuo. Ciò non toglie, tuttavia, che Suo marito dovrà corrispondere le stesse rate e alle stesse condizioni previste ab origine, così come indicato nel verbale di separazione consensuale.

Per una più puntuale risposta, sono a Sua disposizione, previo appuntamento, presso lo Sportello Donna in Cernusco s/N, dove sarò lieta di fornire maggiori delucidazioni, previa esibizione della relativa documentazione.

D.M., vvocata dello Sportello donna di Cernusco S.N.

(1) Agire in giudizio significa ricorrere al Tribunale per veder accolte le proprie ragioni

(2) Obbligato in solido è colui che è tenuto ad adempiere (nel caso di specie al pagamento del mutuo) con l’obbligato principale (la moglie)