Femminicidio, carcere a vita per chi ammazza il coniuge. La proposta arriva in parlamento

Ergastolo per chi uccide la moglie, l’ex moglie ma anche il convivente o il componente dell’unione civile. E’ questa la proposta di modifica del codice penale che il prossimo 27 febbraio verrà discussa alla Camera. Fino ad oggi, infatti, l’aggravante che porta all’ergastolo è prevista solo se a commettere l’omicidio è stato il figlio o un genitore della vittima.
Secondo la Commissione giustizia della Camera la modifica del codice penale non può più essere rimandata. Anche perché in Italia i femminicidi sono ormai un fatto di cronaca: Secondo la Banca dati Eures, nel 2016 sono state uccise 120 donne, due ogni settimana.
Ma l’attività legislativa del Parlamento sul tema non si ferma qui. Tra le norme che verranno discusse in aula ci saranno anche quelle per tutelare i bambini e gli adolescenti delle famiglie in cui è avvenuto un femminicidio.
La proposta di legge per gli oltre 1600 ragazzi in questa condizione prevede il patrocinio legale gratuito e la creazione di un fondo per borse di studio e assistenza psicologica. Inoltre il genitore responsabile dell’omicidio verrà escluso dall’asse ereditario e  potrà essere disposto il sequestro conservativo de beni.

Cambiano gli orari dello Sportello Donna: apertura al pubblico il martedì dalle 16.30 alle 18.30

Cambiano gli orari dello Sportello Donna del Comune di Cernusco sul Naviglio. L’apertura al pubblico sarà il martedì dalle 16.30 alle 18.30. Lo sportello è un luogo d’incontro dedicato alle donne di tutte le età, in cui esse possono trovare ascolto, attenzione, rispetto e un supporto alla prevenzione del disagio psico-sociale e per la promozione della qualità della vita e la tutela dei diritti fondamentali delle persone.
Si possono quindi rivolgere a questo servizio tutte le donne che stanno affrontando un momento difficile all’interno del nucleo familiare, della coppia ma anche del luogo di lavoro. Lo sportello fornisce, infatti, sia la consulenza psicologica che quella consulenza legale. 
Nato nel 2009, in sette anni ha preso in carico circa 400 donne, ha risposto a più di mille telefonate e ha svolto 1400 colloqui di tipo sociale, psicologico e legale.

 
 

Corpi in pubblicità: quali regole?

L’incontro pubblico che si svolgerà il prossimo 24 ottobre, a Palazzo Marino in Sala Alessi, dal titolo:

“Corpi in pubblicità: quali regole?”

a cui si potrebbe aggiungere : “A che punto siamo?” fa ben sperare sul fatto che ci sia attenzione sul tema della pubblicità sessista. Di fatto non esiste in Italia una regolamentazione a cui si possa far riferimento ma,  grazie alla forte spinta che continua a venire dal Parlamento Europeo, è possibile confrontare la mancanza di regole su questo tema con esempi che arrivano da altri Paesi Europei, che su questo dimostrano di essere più avanti.

A promuoverlo è il Comune di Milano vista l’attenzione che si sta registrando da parte di un numero crescente di Amministrazioni locali, grandi e piccole, l’incontro è sicuramente un’occasione per ragionare su quali misure adottare sia a livello locale che a livello nazionale, per contrastare la pubblicità sessista in misura più radicale e diffusa sul territorio e poter intervenire ad un uso improprio del corpo delle donne.

Vi parteciperanno rappresentanti italiane nel Parlamento Europeo, deputate e deputati presenti alla Camera del Parlamento italiano, rappresentanti di Amministrazioni locali.
Programma dell’incontro e un articolo di  Annamaria Testa su internazionale.it: “Pubblicità sessista che fare?”
 

Legge 40 sulla fecondazione eterologa: a che punto siamo?

La Corte Costituzionale interviene sempre più spesso per colmare i vuoti legislativi o per rendere attuali leggi che non sono al passo con i tempi.
E’ il caso della legge 40/2004 sulla procreazione medicalmente assistita, che ha costretto a migrare verso altri paesi, in particolare la Spagna, coppie non fertili che volevano realizzare il sogno di avere un figlio.

La sentenza dello scorso 9 aprile ha cancellato il divieto di fecondazione eterologa dando come motivazione quella che “avere figli esprime la libertà di autodeterminarsi”.
Quest’ultimo intervento si aggiunge ad altri, avvenuti nel corso di un decennio, che hanno stravolto la legge come la fine del divieto di produrre più di tre embrioni, la rimozione dell’obbligo di impianto contemporaneo di tutti gli embrioni prodotti, e la bocciatura del divieto di diagnosi pre-impianto.

Grazie a quest’ultima sentenza, e prima ancora che le linee guida del Ministro della Salute Beatrice Lorenzin sulla fecondazione eterologa fossero rese esplicite, le prime gravidanze sono già in atto con la donazione di gameti esterni alla coppia.
A questo proposito Filomena Gallo, segretario dell’Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica, in un’intervista a Nextquotidiano commentava:

“Chi ha bisogno può rivolgersi a un centro di fecondazione medicalmente assistita e chiedere l’applicazione della tecnica se si hanno i requisiti. In caso di diniego siamo pronti a tornare in tribunale, perché la tecnica è lecita e non applicarla costituisce una lesione di diritti fondamentali”.

Diversi sono i quesiti che si pongono ora riguardo il percorso per iniziare la fecondazione eterologa che deve tener conto sì di procedure ma anche di informazione. Prima di tutto la coppia sposata o convivente interessata alla donazione di gameti deve sapere che può accedere ad un centro pubblico o privato e avviare le visite specialistiche. Fra i requisiti richiesti è necessaria la certificazione di assoluta infertilità per uno o entrambi i partner e lo stato di buona salute della coppia.
Dal punto di vista pratico, e in attesa di uniformare le procedure a livello nazionale, aspettando quindi che anche le altre regioni si muovano in questo senso,  la regione Toscana, ha fatto da capofila, seguita poi da Liguria ed Emilia Romagna, affrontando le numerose problematiche sorte. Un esempio è il pagamento del ticket, che potrà essere gratuito oppure commisurato al reddito.
Fonti  e letture consigliate:

http://www.lagravidanza.net/
http://www.lagravidanza.net/
http://www.wired.it/
http://www.ansa.it/
http://www.wired.it/
http://www.voxdiritti.it/

 
E-book FrancoAngeli“La procreazione medicalmente assistita e le sue sfide. Generi, tecnologie e disuguaglianze” di Lia Lombardi, Silvia De Zordo.
Il libro affronta gli aspetti critici e l’impatto delle tecnologie riproduttive sulle donne, sugli uomini e sui percorsi genitoriali in genere, tenendo sempre presente la questione delle diseguaglianze e dei rapporti di potere insiti nelle relazioni tra i generi, così come nella relazione tra medico e paziente, e tra legislatore e cittadino/a.
 
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“Etica Oggi. Fecondazione eterologa, “guerra giusta”, nuova morale sessuale e altre questioni contemporanee” di Michela Marzano.
Il libro affronta come regolarsi rispetto alla fecondazione eterologa, all’eutanasia, ai diritti degli animali e agli organismi geneticamente modificati. Che cosa resta oggi della “liberazione sessuale” degli anni Sessanta e Settanta? Con Michela Marzano l’etica non si interessa più solo di questioni astratte, ma anche e soprattutto dei “nuovi” problemi del nostro tempo, che riguardano da vicino chiunque, per via della sua professione o del suo impegno, si confronti con scelte difficili. 

 
8856841738.01._SX150_SCLZZZZZZZ_“Il divieto di donazione dei gameti. Fra Corte Costituzionale e Corte Europea dei Diritti dell’Uomo” di Marilisa D’Amico Benedetta Liberali
Il libro  si propone di fornire un inquadramento sistematico dei diversi profili di illegittimità espressa dalla Corte Costituzionale sulla legge n. 40/2004 sulla procreazione medicalmente assistita, con particolare attenzione alla dimensione sovranazionale che sempre più caratterizza la tutela dei diritti e la materia della procreazione assistita, in particolare a seguito della pronuncia resa, su analoga questione, nei confronti dell’Austria dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo.
 

Approvata in Francia la legge sulla parità reale tra uomo e donna

Ill 23 luglio è stata approvata a grande maggioranza dal senato francese la legge sull’uguaglianza reale tra uomo e donna.
L’ argomento chiave di questa legge quadro, il cui progetto completa i testi adottati in questi ultimi decenni in materia di eguaglianza professionale e di violenza sulle donne, ha come principale novità la riforma del congedo parentale, al fine di stabilire pari responsabilità tra padre e madre rispetto alla prole.

Se non c’è uguaglianza sulla responsabilità dei genitori, non può esserci uguaglianza nelle professioni e quindi nel mondo del lavoro per le donne

ha affermato la ministra e portavoce del governo per i diritti delle donne Najat Vallaud-Belkacem.

Il congedo parentale ha come novità principale la durata del distacco lavorativo in occasione della nascita del primo figlio che viene portato a un anno, mentre per il secondo figlio il congedo viene ampliato a tre anni, a condizione che almeno sei mesi siano goduti dal padre.

Altri aspetti della legge riguardano:

il divieto ai concorsi di bellezza per le minori di anni 16
le maggiori tutele per le donne che vogliono abortire: con la nuova legge l’aborto è diventato un diritto a prescindere dalle motivazioni. Fino ad oggi una donna per abortire doveva dichiarare di essere povera, sola, oppure di essere in “situation de détresse”, cioè in condizione di disagio e disperazione
l’aumento delle pene quando non vengono pagati gli assegni di mantenimento
la garanzia sugli alimenti da parte dello Stato quando il genitore separato non provveda e con l’obbligo di restituire la somma anticipata
le violenze coniugali; il giudice potrà espellere il coniuge violento con un provvedimento immediato senza attendere la condanna penale
il numero telefonico unico nazionale “3919” per rispondere alle chiamate che denunciano violenze coniugali, mutilazioni sessuali o matrimoni forzati
le gare di appalto pubbliche; le aziende che pagano più l’uomo che la donna a parità di mansione non potranno più parteciparvi
l’amministrazione pubblica; le comunicazioni devono essere inviate con il cognome della donna e non con quelle del marito

La novità di questa legge francese consiste nel fatto che influisce in ogni aspetto della vita della donna, introducendo i necessari correttivi alle leggi già esistenti,  implicando quindi l’effettiva applicazione di quest’ultime sostanzialmente poco applicate a causa di molte resistenze, come successo in Italia per la legge 194, molte volte inapplicata a causa di un numero elevato di coloro che si oppongono per obiezione di coscienza.
C’è da auspicare che la Francia, pioniera in questo percorso, possa diventare un modello per ripensare alla normativa vigente anche qui in Italia.

Divorzio? Cambiano i tempi

A 40 anni di distanza dal referendum del 1974, che ha confermato anche in Italia la legge sul divorzio, l’Italia taglia i tempi necessari all’ottenimento dello scioglimento dal momento della separazione.

La Camera dei Deputati ha infatti approvato a grande maggioranza (381 si e 30 no), la riduzione a sei mesi dei tempi necessari  nel caso di divorzio consensuale, e a dodici mesi se c’è disaccordo tra i coniugi.
I tempi necessari sono indipendenti dalla presenza o meno di figli minori, che comunque, influiranno esattamente come oggi sulle decisioni del giudice. Il testo passa ora al Senato, ma vista la maggioranza superiore al 90% non dovrebbero esserci particolari problemi perché la nuova legge diventi esecutiva entro giugno.
I nuovi limiti saranno validi anche per le procedure di divorzio già iniziate nei due anni precedenti e potranno velocizzare i tempi per arrivare all’udienza di scioglimento. Per quanto riguarda l’eventuale comunione dei beni, questa sarà operativa già dalla prima notifica da parte del giudice riguardante la separazione.

La legge italiana, anche se modificata, rimane comunque piuttosto distante da quelle di altri Paesi europei: in Francia se la decisione di porre fine all’unione è consensuale non è necessario alcun periodo di separazione e non serve nemmeno l’udienza dal giudice, in Gran Bretagna se si dichiara che vi è stato da parte dell’altro coniuge un “comportamento che rende insostenibile la prosecuzione del rapporto” il giudice può dichiarare immediatamente sciolto il matrimonio.

Posso dare a mio figlio solo il mio cognome?

L’Unione Europea condanna l’Italia perché “dare ai figli il cognome della madre è un diritto”.
I genitori devono avere il diritto di dare ai figli anche solo il cognome materno. È questa la decisione della Corte europea dei diritti umani di Strasburgo che ha condannato l’Italia per aver violato i diritti di una coppia di coniugi che volevano dare alla figlia il cognome della madre invece di quello del padre.
Nella sentenza, che è diventata definitiva in aprile 2014, i giudici fanno presente al nostro Paese il dovere di “adottare riforme legislative o di altra natura” per rimediare alla violazione riscontrata.

A fare ricorso alla Corte di Strasburgo è stata una famiglia milanese, alla quale lo Stato italiano ha impedito di registrare all’anagrafe la figlia Maddalena, nata nel 1999, con il cognome materno anziché quello paterno.
Durante i vari gradi di giudizio sono nati altri due figli, un’altra femmina e un maschio.
Tutti e tre, attualmente hanno anche il cognome della donna, in base a un’autorizzazione concessa per via amministrativa. “Si TRATTA DI UNA SPECIE DI CORTESIA CHE VIENE FATTA – dice la madre – Non è la stessa cosa del poter scegliere di usare il cognome materno”.
La coppia, che sin da allora si è battuta per vedersi riconosciuto questo diritto, ha vinto oggi a Strasburgo. I giudici della Corte hanno infatti condannato l’Italia per avere violato il diritto di non discriminazione tra i coniugi in congiunzione con quello al rispetto della vita familiare e privata.

In particolare, i giudici sostengono che “se la regola che stabilisce che ai figli legittimi sia attribuito il cognome del padre può rivelarsi necessaria nella pratica, e non è necessariamente una violazione della convenzione europea dei diritti umani, l’inesistenza di una deroga a questa regola nel momento dell’iscrizione all’anagrafe di un nuovo nato è eccessivamente rigida e discriminatoria verso le donne”.
Nella sentenza i giudici sottolineano anche che la possibilità introdotta nel 2000 di aggiungere al nome paterno quello materno non è sufficiente a garantire l’eguaglianza tra i coniugi e che quindi le autorità italiane dovranno cambiare la legge o le pratiche interne per mettere fine alla violazione riscontrata.

Assegno scoperto cosa fare

Vorrei avere un consiglio circa una problematica economica. Lavoro come sarta e mi hanno pagato con un assegno ma quando l’ho versato in banca è risultato scoperto. Cosa posso fare?

Gentilissima Signora,
dovrà recarsi presso un legale di fiducia, il quale, entro i sei mesi dall’emissione dell’assegno bancario, provvederà a predisporre e notificare al debitore il c.d. atto di precetto, intimando a quest’ultimo di pagare il dovuto (capitale, interessi e spese) entro dieci giorni. Decorso tale termine si potrà procedere con l’azione esecutiva ritenuta più efficace ovvero pignoramento presso terzi, immobiliare o mobiliare.
Cordiali saluti
Avv. D.M. Sportello Donna Cernusco s.N.
 
 

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Donazioni e obbligo di assistenza

Descrivo la mia situazione. Nel lontano 1980 ero una bambina e sono rimasta orfana di madre. I genitori di mia madre (miei nonni), e mio zio (il fratello) hanno fatto delle finte compravendite per escluderci dalla maggior parte dell’eredità. Io l’ho scoperto di recente che sono finte, trovando una carta semplice firmata da mio zio dove diceva che non aveva versato soldi ma avrebbe provveduto ai genitori nel futuro. Lo zio è morto e i beni sono stati ereditati da sua moglie e dai miei cugini. La nonna è ancora viva e nullatenente perchè ha dato tutto a loro. 
E’ possibile che io, dopo quello che ho subito, abbia gli stessi obblighi dei miei cugini in termini di assistenza? Grazie mille per l’aiuto che potrà darmi.

Gentile Signora,
innanzitutto, premetto che al fine di poterLe fornire un parere il più esauriente e completo possibile, il quesito sottoposto meriterebbe maggiore approfondimento sia in termini di fatti accaduti e di tempistiche dei decessi sia in relazione all’esistenza o meno di testamenti oltre che di tutti i documenti a sue mani.
Di primo acchito sembrerebbe evidente una lesione di legittima in relazione alla successione del nonno, dunque, Le consiglierei di rivolgersi ad un legale in modo tale da poter valutare la proposizione di un’azione giudiziale volta a veder riconosciuti i suoi diritti, ove non ancora decorsi i termini prescrizionali.
Ciò posto, considerando che le “finte compravendite” simulano una donazione appare evidente l’applicabilità dell’art. 437 c.c. secondo cui chi ha ricevuto donazioni è tenuto “con precedenza su ogni altro coobbligato” a prestare gli alimenti. Ne discende, dunque, che nel caso in cui i Suoi cugini dovessero avanzare qualsivoglia pretesa nei suoi confronti, Lei potrà legittimamente opporre loro, provando l’intervenuta donazione, l’arricchimento ricevuto anzi tempo.
Preciso, per scrupolo, che il diritto agli alimenti sorge ove il soggetto non abbia possibilità di provvedere al proprio sostentamento. Sua nonna non percepisce né una pensione di vecchiaia né la reversibilità del defunto marito?
Cordiali saluti
Avv. D.M. Sportello Donna Cernusco s/N
 

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Posso portare mio figlio all'estero senza autorizzazione del coniuge separato?

Può un genitore separato portare per vacanza un proprio figlio minore all’estero, ancorchè munito di passaporto individuale valido, senza l’autorizzazione dell’altro coniuge separato?
Il genitore separato può legittimamente tenere con sé proprio figlio per il periodo delle vacanze estive, in conformità al provvedimento giudiziale di separazione. Va da sé che

il genitore, in quanto titolare di potestà sul minore, potrà portare quest’ultimo con sé anche all’estero ove provvisto di passaporto individuale valido, documento che viene rilasciato necessariamente con il consenso di entrambi i genitori.

Cio’ posto, leggendo il quesito, non mi è chiaro per quale motivo l’altro genitore neghi oggi l’autorizzazione; immagino, infatti, che al momento del rilascio la medesima abbia prestato il proprio consenso. Cosa è cambiato? E’ stata revocata l’autorizzazione?
Chiarisco, in ogni caso, che il genitore che neghi l’autorizzazione all’espatrio del figlio minore potrebbe proporre denuncia querela, il cui fondamento, tuttavia, andrà valutato dal Tribunale in relazione alla sentenza/omologa di separazione e alle mutate circostanze del caso concreto. Al fine di evitare lunghi e dispendiosi giudizi, comunque, Le consiglierei, ove possibile, di provare a trovare un accordo.
Daniela Meneghelli, Avv. Sportello donna Cernusco s/ N.
 

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