Sarebbe sufficiente riflettere sul contenuto della nostra Costituzione italiana per constatare che ogni individuo ha diritto di affermare la propria identità personale anche nella sfera sessuale.
L’art. 2 Cost. stabilisce: “ La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”.
Ed ancora, l’art. 3 Cost. recita:
“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”.
Di fatto a chi è omosessuale non vengono riconosciuti gli stessi diritti degli eterosessuali, posto che la vita di coppia e la necessità di formare una famiglia non viene presa in considerazione dalla legislazione nazionale vigente.
Seppur vero che in alcune città italiane è stato istituito il registro delle unioni civili (i.e. Milano), occorre chiarire che da tale documento non sortiscono veri e propri diritti per la coppia omosessuale, fatta salva la possibilità di dimostrare l’esistenza di un rapporto stabile. Registri, dunque, a cui l’ente locale può far riferimento per finalità che lo stesso ritenga meritevoli di tutela, ad esempio in materia di assegnazione degli alloggi di edilizia pubblica.
Di fatto, dunque, tale disparità di trattamento che in molti paesi è stata risolta con leggi ad hoc in Italia è lasciata nell’incertezza e nella non tutela.
Anche il dettato dell’art. 14 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, rubricato “divieto di discriminazione”, stabilisce:
“Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o quelle di altro genere, l’origine nazionale o sociale, l’appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita od ogni altra condizione.”
Allo stato dei fatti, quindi, l’unico mezzo di tutela percorribile è quello di avvalersi degli strumenti che il codice civile e la normativa vigente forniscono, vale a dire lo strumento contrattuale. Stipulare contratti ad hoc per disciplinare determinati rapporti (a titolo esemplificativo: contratti di usufrutto, abitazione etc.) ovvero attraverso la predisposizione di procure (ndr negozio giuridico unilaterale recettizio con il quale un soggetto conferisce ad altro soggetto il potere di agire in suo nome) che permettano al partner di gestire determinati eventi.
Avv. D. M. Sportello Donna